Norme e Riferimenti
Perchè bisogna avere il DVR, Documento Valutazione Rischi
La redazione del DVR, oltre ad essere obbligatoria, principalmente Vi tutela in caso di incidente sul lavoro dei Vostri dipendenti o soci, visto chè
è il documento subito richiesto all'accadere di questi eventi, o in sede ispettiva degli organi preposti (ora in aumento per effetto della pandemia)
ATTENZIONE - ATTENZIONE - ATTENZIONE
In seguito all'entrata in vigore (da alcuni mesi) di norme aggiuntive sulla sicurezza sul lavoro, in caso di mancata presentazione di un DVR recente
od aggiornato, le autorita' di controllo stanno applicando la
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'
del soggetto controllato. Tale sospensione implica anche elevata sanzione amministrativa ed obbligo di presentare il DVR per poter riprendere
l'attivita'
Dovete essere in possesso del DVR perchè viene SEMPRE richiesto in questi casi:
- Controllo da parte di INAIL, INPS e ASL (verifiche varie e controllo Covid-19)
- Assunzione personale dipendente con contratto di apprendistato o formazione (in caso di mancata presentazione decadimento dei benefici fiscali previsti)
- Assunzione di personale con l'utilizzo dei voucher
- Inserimento in ditta di stagisti
- Partecipazione a gare d'appalto pubbliche di qualsiasi genere (mancato accesso alla gara per documentazione incompleta)
- Partecipazione a forniture di opere o servizi per qualsiasi ente pubblico queli comuni, regioni, ecc, (esclusione per documentazione incompleta)
- Partecipazione a forniture di opere o servizi per qualsiasi impresa partecipata o di proprietà della pubblica amministrazione (mancato accesso o sospensione temporanea dei pagamenti per mancati requisiti)
- Partecipazione a forniture di opere o servizi per qualsiasi impresa privata con filiera di certificazione ISO o similari (mancato accesso o sospensione temporanea dei pagamenti per mancati requisiti)
Il DVR deve essere effettuato (con obbligo di Legge Art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e smi) per valutare i potenziali rischi presenti nella propria azienda o attività. Questo per tuttele attività che si svolgono con dipendenti o anche senza di essi ma in maniera societaria (SAS, SnC, SRL, Coop, Associazioni, ecc.).
DVR OnLine Edizione 2022 con
ISTRUZIONI OPERATIVE E PROCEDURE AZIENDALI PER LA GESTIONE DELLA EMERGENZA DERIVANTE DAL VIRUS CORONAVIRUS COVID-19 E RELATIVA GESTIONE DEL RISCHIO
Il DVR Documento Valutazione Rischi che forniamo è l'edizione 2022, adeguato alle direttive ed indicazioni INAIL che si sono succeduto dall'anno
della sua applicazione (2013) ad oggi ed ai nuovi rischi derivanti dalla pandemia da Coronavirus Covid-19.
Proprio in merito alla possibilità di contrarre infezione da Coronavirus Covid-19, e conseguente verifica della documentazione e delle
misure adottate all'adeguato contrasto nell'ambiente di lavoro, RITENIAMO SIA INDISPENSABILE L'AGGIORNAMENTO DEL VOSTRO DVR o la REDAZIONE DEL DVR se mai effettuata
Tutti coloro che hanno redatto un DVR prima del 2017 è bene che provvedano all'aggiornamento dello stesso.
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Malgrado la norma non fissa una data di scadenza del DVR, nel corso degli anni di sono succedute indicazioni e direttive INAIL che ne hanno
variato la struttura, i codici degli articoli di legge ed alcuni termini di valutazione dei rischi. Inoltre, in caso di ispezione o verifica
(oltre che in caso più grave di infortunio sul lavoro), poterste essere soggetti di sanzione in quanto non verificate ed aggiornate il DVR da molto
tempo.
Generalmente, il tempo che i soggetti verificatori ritengono sia fuori norma, è quello di 5 anni, riconducendolo alla validità del corso RSPP
e dei corsi sulla sicurezza dei lavoratori secondo l'Accordo Stato regioni, validità appunto di 5 anni.
L'aggiornamento DVR contiene anche tutto quello previsto nell'estensione DVR; procedura lavoratrici madri, stress lavoro, schede varie sicurezza,
i nuovi rischi derivanti dalla pandemia da Coronavirus Covid-19.
Nela caso più grave di infortunio sul lavoro, malattia professionale o infezione contratta sul luogo di lavoro, la mancata validità del DVR (anche
perchè non aggiornato) porta ad una forte sanzione amministrativa e a procedimento penale.
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Il DVR Vi tutela in questi casi
- insorgenza di malattie professionali nei vosti collaboratori o dipendenti
- incidenti sul lavoro (anche considerato il tragitto da e verso il luogo di lavoro e la residenza del lavoratore)
- infortuni casuali sul lavoro
- infortuni procurati dalle strutture dell'ambiente di lavoro
- infortuni procurati da eventi esterni, ecc.
Il DVR viene richiesto dagli enti preposti in caso di ispezione dell'attività, indipendentemente dal tipo di ispezione:
- sanitaria
- controllo sul lavoro sommerso
- controllo sulla qualità delle procedure e dei materiali (nel settore alimentare)
- controllo sull'ambiente di lavoro
- controllo generale sull'attività
- ecc.
ALCUNI CHIARIMENTI IMPORTANTI sul DVR:
- Il DVR, Documento Valutazione dei Rischi, è obbligatorio dal 1° Giugno 2013; questo però non comporta senzioni se non lo avete ancora fatto, in quanto la norma non è retroattiva, ma prevede sanzione amministrativa (o penale a seconda della gravità del caso) solo se non ne siete in possesso al momento della richiesta.
- Stress Lavoro Correlato e Lavoratrici Madri o Gestanti: la valutazione stress lavoro correlato non è una procedura interna del DVR, ma è comunque obbligatoria per le ditte con dipendenti; se non avete dipendenti NON dovete farla. Se siete una ditta di soli soci (SRL, SNC, SAS, ecc,) senza dipendneti NON dovete farla. La procedura di valutazione rischio per le lavoratrici madri o gestanti è da fare solo nel caso ne abbiate alle dipendenze.
- In generale TUTTI possono fare il DVR in autonomia con le procedure standardizzate, tranne solo poche esclusioni (indicate più avanti); questo comporta che NON avete l'obbligo dell'intervento di un tecnico o professionista abilitato per la stesura del DVR. In qualità di Titolare o Datore di Lavoro potete fare Voi stessi il DVR, basta che applicate le procedure standardizzate; il nostro software fa proprio questo, applica le procedure standardizzate e Vi rilascia un DVR perfettamente a norma ed in linea con quanto richiesto dalla legge, Art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008. Il fatto che la nostra procedura è completamente online ci permette di mantenre i costi bassi pur rilasciando un documento perfettamente a norma.
Il tutto sotto l'egida ed il controllo della Confederazione COINAR (COmmercio INdustria ARtigianato), riconosciuta a livello nazionale.
Fondamentalmente il DVR è per la tutela della Vostra attività. La redazione dello stesso, oltre a soddifare gli obblighi di legge e le tutele sopra indicate, Vi mette al riparo dalle sanzioni amministrative (anche penali in casi gravi) che vengono elevate in caso di mancata redazione e possesso di questo documento.
Il DVR, una volta redatto, non ha scadenza e non necessita di modifiche o aggiornamenti tranne che in questi casi:
- cambio sede
- cambio tipo di attività
- inserimento di altre attività
- variazione societaria
- sostituzione od integrazione di macchinari produttivi particolari
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Chi deve fare il DVR
Dal 1° giugno 2013, per essere a norma, tutti le aziende, liberi professionisti, associazioni, ecc., dovranno possedere il DVR. Anche coloro che
non avevano mai fatto nulla, o l'autocertificazione, dovranno munirsi del DVR con le procedure standardizzate. Ecco spiegato nel dettaglio.
Il DVR (Documento Valutazione Rischi) deve essere effettuato da qualsiasi tipo di attività, indipendentemente dal numero dei dipendenti o dal tipo
di società (SAS, SRL, SNC, ecc).
Devono farlo anche le ditte individuali che abbiano dipendenti o che lavorino in sub appalto. Questo è stato
stabilito dal DLGS 81/08, Art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e con le successive modifiche apportate dal DLGS 106/09.
Il DVR, a partire dal 1 giugno 2013, può essere effettuato con le procedure standardizzate in autonomia, seguendo le linee guida emanate dalla
Commissione nel 2012. Questo "nuovo" DVR andrà in sostituzione alla precedente AUTOCERTIFICAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI, che non avrà più alcun
valore. Pertanto, tutti coloro che avevano provveduto a fare l'autocertificazione per la valutazione dei rischi dovranno ora procedere ad una
valutazione dei rischi con le nuove procedure standardizzate.
Anche chi non ha mai fatto nulla in tal senso può regolarizzare la propria posizione
effettuando il DVR con le procedure standardizzate.
NOTA IMPORTANTE: l'ultima circolare emanata fa il punto sulle date di entarta in vigore e le date di attuazione. Ci sono in rete e presso gli enti
notizie diverse e per questo si è creata della confusione.
Il punto, esplicito e chiaro sull'ultima circolare emanata è questo:
Dal 31 maggio 2013 non si potrà più fare l'autocertificazione della valutazione dei rischi; in pratica fino a tale data si poteva comunque fare
un'autocertificazione della valutazione dei rischi ma questa aveva un valore estremamente ridotto, in quanto dal 1° giugno bisognava procedere con
le nuove norme del DVR standardizzato.
Dopo il 31 di maggio non si potrà più fare l'autocertificazione ma bisognerà fare il DVR Documento di Valutazione del Rischio con le nuove procedure
standardizzate. Dal 1° giugno 2013 tutti dovranno adeguarsi al nuovo DVR, anche chi non aveva mai fato nulla o era in possesso dell'autocertificazione.
Chi non sarà in possesso del DVR sarà sanzionabile.
Pertanto dal 1° giugno, per essere a norma, bisognerà essere in possesso del DVR Documento Valutazione Rischi con le nuove procedure standardizzate.
Chi ha già fatto, in qualsiasi data precedente, il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) con le procedure standardizzate o un DVR realizzato
secondo procedure di livello superiore, è in regola.
NOTA IMPORTANTE SULLA DATA CERTA
Il DVR dovrà avere una data certa, che puo essere apposta nei seguenti modi:
- andare presso un Ufficio Postale e richiedere di apporre un francobollo ed annullarlo con timbro postale;
- appore la data e far firmare il documento dal Datore di Lavoro e/o dal RSPP, anche dal RSL o, in mancanza di esso, dai lavoratori in forza.
PERCHE' DELLA DATA CERTA
la data certa serve per certificare che il documento è stato effettuato prima di un eventuale infortunio sul lavoro o ispezione degli organi preposti. La data certa può essere apposta in qualsiasi momento una volta realizzato il DVR. Non è importante che la data sia antecedente 31 maggio o al 30 giugno, ma che essa ci sia! La normativa NON SANZIONA se la data certa è stata apposta sul documento in un perido successivo alle scadenzae degli obblighi, ma sanziona se non si è in possesso del documento (con apposta data certa) al momento dell'avvenimento o del controllo.
UN ESEMPIO
realizzate il Vostro DVR e gli apponete data certa il 10 settembre 2013; se avete un accadimento o un controllo dopo tale data siete in regola, non venite sanzionati perchè non avete fatto il documento prima delle scadenze previste. Se invece avete un accadimento o un controllo prima di tale data, o non avete il documento o lo avete senza la data cert, venite sanzionati.
Tutte le indicazioni, circolari e norme sono contenute nel file scaricabile in fondo
IMPIANTO SANZIONATORIO PREVISTO
L’articolo 55 del D.lgs. 81/08 stabilisce le sanzioni cui va incontro l’azienda in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR
-
Omessa redazione del DVR(violazione comma 1 art. 29 D.lgs. 81/08).
Previsto l’arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da 2.500 a 6.400 €
- DVR incompleto per omesse indicazioni
A seconda dei casi inerenti le inadempienze o inconpletezze, sono previste ammende da 2.000 a 4.000 € e da 1.000 a 2.000 €
Attività che devono e possono fare il DVR con le procedure standardizzate
Le attività che DEVONO e possono fare il DVR con le procedure standardizzate sono praticamente tutte:
Attività commerciali ed artigianali, uffici, professionisti, studi legali e tecnici, officine, carrozzerie e autosaloni, imprese di ogni tipo, società sportive anche dilettantistiche, associazioni di ogni tipo, ecc.
Ma con le seguenti limitazioni:
Ditte fino a 10 dipendenti che NON possono fare il DVR con le procedure standardizzate:
- centrali termoelettriche
- impianti ed installazioni nucleari
- aziende che lavorano esplosivi, polveri e munizioni
- aziende industriali a rischio rilevante, come indicato dall'art. 2 del D.Lgs. 334 del 1999 (scaricabile più sotto)
Ditte fino a 50 dipendenti che NON possono fare il DVR con le procedure standardizzate:
Tutte le aziende sopra indicate, più:
- aziende in cui si espongono i lavoratori ad atmosfere esplosive
- aziende con presenza di cancerogeni o mutageni
- aziende con rischi chimici o biologici
- aziende con esposizione all’amianto
L'emanazione delle linee guida ha esteso la possibilità di redazione del DVR con le procedure standardizzate anche alle imprese fino a 50 dipendenti, mentre prima era limitata solo a quelle con meno di 10 dipendenti. Questo ha risposto alle molte richieste di semplificazione effettuate dalle associazioni di categoria.
Vantaggi delle procedure standardizzate
Il principale vantaggio dell'utilizzo delle procedure standardizzate è l'economicità e semplicità della stesura, visto che si può fare in proprio senza l'intervento di specialisti. (Art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008)
Utilizzando il nostro prodotto DVR online trarrete il massimo vantaggio da tutto ciò, perché il sistema applica appieno le procedure standardizzate, evitandovi errori di compilazione e redazione, oltre al fatto che potete farlo in modo autonomo senza perdite di tempo ed interventi esterni onerosi.
Informazioni legislative
Nel link sottostante potrete scaricare il file contenente tutte le informazioni legislative in merito: l'intero decreto legge D.Lgs. 81/2008 integrato, con tutte le modifiche e variazioni apportate fino al gennaio 2013.
Perché si deve fare il DVR
Nel riquadro sottostante le spiegazioni sul perché si DEVE fare il DVR.
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minuti di compilazione dati
Il Decreto Legge 81/2008
Nel link a fondo pagina potete scaricare il decreto legge D.Lgs. 81/2008 nella versione aggiornata al 2013, contenente tutte le variazioni apportate successivamente e le integrazioni prodotte dall'accordo Stato-Regioni del 2011.
Note indicative di massima relative alla sicurezza sul lavoro:
- Note indicative: cosa prevede la norma, con quali criteri e logica di applicazione
- Note operative: cosa bisogna fare ed avere per essere a norma
- Soluzioni operative: le indicazioni sulla nostra soluzione agli adempimenti per le attività con meno di dieci e cinquanta addetti
NOTE INDICATIVE
Chi svolge l’attività in forma individuale, cioè senza avere dipendenti subordinati, non ha obblighi in materia di sicurezza sul lavoro (la famosa “626” ora 81/08); mentre se ha dipendenti deve adeguarsi al D.Lgs 81/2008, integrato dal D.Lgs 106/2009, entrato in vigore il 20 agosto 2009.
Devono adeguarsi anche le ditte costituite in forma societaria, anche se senza dipendenti.
Alcuni riferimenti alla normativa 626 sono da intendere relativi agli aggiornamenti del D.Lgs 81/2008, integrato dal D.Lgs 106/2009 e dall'Accordo Stato-Regioni del 2011.
Obbligo principale: Documento sulla valutazione dei rischi (DVR)
Il DVR, elaborato secondo le procedure standardizzate, deve contenere:
- Analisi dei rischi cui è soggetto il lavoratore
- Individuazione delle misure di prevenzione e protezione
- Programma delle misure da adottare
Deve essere custodito presso l’azienda e aggiornato in caso di modifiche rilevanti. Per le nuove attività, il DVR va redatto entro 90 giorni dall’inizio.
Obblighi del datore di lavoro
- Mantenere sgombre le vie di circolazione e uscite di emergenza
- Assicurare la manutenzione di luoghi, impianti, dispositivi
- Effettuare pulizia regolare
- Adottare attrezzature adeguate
- Attuare misure tecniche e organizzative per ridurre i rischi
Le attrezzature devono essere installate, utilizzate e mantenute correttamente, secondo le istruzioni del fabbricante.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Il RLS è eletto/designato in tutte le aziende. Deve:
- Essere comunicato all’INAIL entro il 31 marzo
- Seguire un corso di 32 ore (aggiornamento annuale: 4 ore <50 dipendenti, 8 ore >50)
Comunicazione all’INAIL solo per via telematica. È possibile rinunciare alla nomina RLS affidandosi a un'istituzione esterna.
Obblighi dei lavoratori
- Osservare le istruzioni del datore di lavoro
- Utilizzare correttamente attrezzature e DPI
- Segnalare carenze o pericoli
- Non rimuovere o modificare dispositivi di sicurezza
- Sottoporsi a controlli sanitari previsti
Prevenzione incendi
Certificato obbligatorio per:
- Locali vendita > 400 mq
- Depositi > 800 mq
- Officine > 9 autoveicoli o > 1000 mq
- Uffici/attività commerciali > 400 mq
Si richiede al Comando dei Vigili del Fuoco competente.
Medico designato
Obbligatorio se è presente almeno un dipendente. Per attività d’ufficio, se si lavora al computer ≥ 20 ore/settimana in 4 ore consecutive.
Il medico deve possedere specializzazione o autorizzazione adeguata.
RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione)
Nomina obbligatoria. Può essere anche il datore di lavoro se formato con apposito corso.
RLS (Responsabile Sicurezza dei Lavoratori)
Eletto dai lavoratori. Non può essere il datore di lavoro. Deve frequentare il corso obbligatorio.
Addetto antincendio / Addetto primo soccorso
Devono seguire corsi e ottenere attestati. Possono coincidere col datore di lavoro solo per aziende con < 5 addetti.
NOTE OPERATIVE
- DVR con procedure standardizzate
- Procedura lavoratrici madri
- Valutazione stress lavoro correlato
- Nomina RSPP, addetto antincendio, primo soccorso
- Nomina RLS o ricorso a RLST (comunicazione INAIL)
- Formazione e informazione del personale
Documentazione firmata, con data certa. Segnaletica obbligatoria sul luogo di lavoro.
Corsi obbligatori
- Primo soccorso
- Antincendio
- RSPP (anche datore di lavoro)
- RLS (se nominato)
- Formazione lavoratori (Accordo Stato-Regioni)
I corsi devono essere certificati e con attestato. Possono essere svolti in presenza, FAD o online.
Per informazioni e soluzioni: www.infoservicenovara.it