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Norme e Riferimenti

Perchè bisogna avere il DVR, Documento Valutazione Rischi

La redazione del DVR, oltre ad essere obbligatoria, principalmente Vi tutela in caso di incidente sul lavoro dei Vostri dipendenti o soci, visto chè è il documento subito richiesto all'accadere di questi eventi, o in sede ispettiva degli organi preposti (ora in aumento per effetto della pandemia)


 ATTENZIONE  -  ATTENZIONE  -  ATTENZIONE

In seguito all'entrata in vigore (da alcuni mesi) di norme aggiuntive sulla sicurezza sul lavoro, in caso di mancata presentazione di un DVR recente od aggiornato, le autorita' di controllo stanno applicando la 

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

del soggetto controllato. Tale sospensione implica anche elevata sanzione amministrativa ed obbligo di presentare il DVR per poter riprendere l'attivita'


 

Dovete essere in possesso del DVR perchè viene SEMPRE richiesto in questi casi:

- Controllo da parte di INAIL, INPS e ASL (verifiche varie e controllo Covid-19)

- Assunzione personale dipendente con contratto di apprendistato o formazione (in caso di mancata presentazione decadimento dei benefici fiscali previsti)

- Assunzione di personale con l'utilizzo dei voucher

- Inserimento in ditta di stagisti

- Partecipazione a gare d'appalto pubbliche di qualsiasi genere (mancato accesso alla gara per documentazione incompleta)

- Partecipazione a forniture di opere o servizi per qualsiasi ente pubblico queli comuni, regioni, ecc, (esclusione per documentazione incompleta)

- Partecipazione a forniture di opere o servizi per qualsiasi impresa partecipata o di proprietà della pubblica amministrazione (mancato accesso o sospensione temporanea dei pagamenti per mancati requisiti)

- Partecipazione a forniture di opere o servizi per qualsiasi impresa privata con filiera di certificazione ISO o similari (mancato accesso o sospensione temporanea dei pagamenti per mancati requisiti)

 

Il DVR deve essere effettuato (con obbligo di Legge Art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e smi) per valutare i potenziali rischi presenti nella propria azienda o attività. Questo per tuttele attività che si svolgono con dipendenti o anche senza di essi ma in maniera societaria (SAS, SnC, SRL, Coop, Associazioni, ecc.).


DVR OnLine Edizione 2022 con

ISTRUZIONI OPERATIVE E PROCEDURE AZIENDALI PER LA GESTIONE DELLA EMERGENZA DERIVANTE DAL VIRUS CORONAVIRUS COVID-19 E RELATIVA GESTIONE DEL RISCHIO

Il DVR Documento Valutazione Rischi che forniamo è l'edizione 2022,  adeguato alle direttive ed indicazioni INAIL che si sono succeduto dall'anno della sua applicazione (2013) ad oggi ed ai nuovi rischi derivanti dalla pandemia da Coronavirus Covid-19

Proprio in merito alla possibilità di contrarre infezione da Coronavirus Covid-19, e conseguente verifica della documentazione e delle misure adottate all'adeguato contrasto nell'ambiente di lavoro, RITENIAMO SIA INDISPENSABILE L'AGGIORNAMENTO DEL VOSTRO DVR

o la REDAZIONE DEL DVR se mai effettuata

Tutti coloro che hanno redatto un DVR prima del 2017 è bene che provvedano all'aggiornamento dello stesso.

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Malgrado la norma non fissa una data di scadenza del DVR, nel corso degli anni di sono succedute indicazioni e direttive INAIL che ne hanno variato la struttura, i codici degli articoli di legge ed alcuni termini di valutazione dei rischi. Inoltre, in  caso di ispezione o verifica (oltre che in caso più grave di infortunio sul lavoro), poterste essere soggetti di sanzione in quanto non verificate ed aggiornate il DVR da molto tempo. Generalmente, il tempo che i soggetti verificatori ritengono sia fuori norma, è quello di 5 anni, riconducendolo alla validità del corso RSPP e dei corsi sulla sicurezza dei lavoratori  secondo l'Accordo Stato regioni, validità appunto di 5 anni.

L'aggiornamento DVR contiene anche tutto quello previsto nell'estensione DVR; procedura lavoratrici madri, stress lavoro, schede varie sicurezza, i nuovi rischi derivanti dalla pandemia da Coronavirus Covid-19

Nela caso più grave di infortunio sul lavoro, malattia professionale o infezione contratta sul luogo di lavoro, la mancata validità del DVR (anche perchè non aggiornato) porta ad una forte sanzione amministrativa e a procedimento penale.

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 Il DVR Vi tutela in questi casi:

- insorgenza di malattie professionali nei vosti collaboratori o dipendenti

- incidenti sul lavoro (anche considerato il tragitto da e verso il luogo di lavoro e la residenza del lavoratore)

- infortuni casuali sul lavoro

- infortuni procurati dalle strutture dell'ambiente di lavoro

- infortuni procurati da eventi esterni, ecc.

 

Il DVR viene richiesto dagli enti preposti in caso di ispezione dell'attività, indipendentemente dal tipo di ispezione:

  • sanitaria
  • controllo sul lavoro sommerso
  • controllo sulla qualità delle procedure e dei materiali (nel settore alimentare)
  • controllo sull'ambiente di lavoro
  • controllo generale sull'attività
  • ecc.

 

 ALCUNI CHIARIMENTI IMPORTANTI sul DVR:


  • Il DVR, Documento Valutazione dei Rischi, è obbligatorio dal 1° Giugno 2013; questo però non comporta senzioni se non lo avete ancora fatto, in quanto la norma non è retroattiva, ma prevede sanzione amministrativa (o penale a seconda della gravità del caso) solo se non ne siete in possesso al momento della richiesta.
  • Stress Lavoro Correlato e Lavoratrici Madri o Gestanti: la valutazione stress lavoro correlato non è una procedura interna del DVR, ma è comunque obbligatoria per le ditte con dipendenti; se non avete dipendenti NON dovete farla. Se siete una ditta di soli soci (SRL, SNC, SAS, ecc,) senza dipendneti NON dovete farla. La procedura di valutazione rischio per le lavoratrici madri o gestanti è da fare solo nel caso ne abbiate alle dipendenze.
  • In generale TUTTI possono fare il DVR in autonomia con le procedure standardizzate, tranne solo poche esclusioni (indicate più avanti); questo comporta che NON avete l'obbligo dell'intervento di un tecnico o professionista abilitato per la stesura del DVR. In qualità di Titolare o Datore di Lavoro potete fare Voi stessi il DVR, basta che applicate le procedure standardizzate; il nostro software fa proprio questo, applica le procedure standardizzate e Vi rilascia un DVR perfettamente a norma ed in linea con quanto richiesto dalla legge, Art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008. Il fatto che la nostra procedura è completamente online ci permette di mantenre i costi bassi pur rilasciando un documento perfettamente a norma.

Il tutto sotto l'egida ed il controllo della Confederazione COINAR (COmmercio INdustria ARtigianato), riconosciuta a livello nazionale.

 

Fondamentalmente il DVR è per la tutela della Vostra attività. La redazione dello stesso, oltre a soddifare gli obblighi di legge e le tutele sopra indicate, Vi mette al riparo dalle sanzioni amministrative (anche penali in casi gravi) che vengono elevate in caso di mancata redazione e possesso di questo documento.

Il DVR, una volta redatto, non ha scadenza e non necessita di modifiche o aggiornamenti tranne che in questi casi:

  • cambio sede
  • cambio tipo di attività
  • inserimento di altre attività
  • variazione societaria
  • sostituzione od integrazione di macchinari produttivi particolari

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Perchè bisogna avere il DVR, Documento Valutazione Rischi - DVR-online

Chi deve fare il DVR

Chi deve fare il DVR - DVR-online

Dal 1° giugno 2013,  per essere a norma, tutti le aziende, liberi professionisti, associazioni, ecc., dovranno possedere il DVR. Anche coloro che non avevano mai fatto nulla, o l'autocertificazione, dovranno munirsi del DVR con le procedure standardizzate. Ecco spiegato nel dettaglio.

Il DVR (Documento Valutazione Rischi) deve essere effettuato da qualsiasi tipo di attività, indipendentemente dal numero dei dipendenti o dal tipo di società (SAS, SRL, SNC, ecc). Devono farlo anche le ditte individuali che abbiano dipendenti o che lavorino in sub appalto. Questo è stato stabilito dal DLGS 81/08, Art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e con le successive modifiche apportate dal DLGS 106/09.

Il DVR, a partire dal 1 giugno 2013, può essere effettuato con le procedure standardizzate in autonomia, seguendo le linee guida emanate dalla Commissione nel 2012. Questo "nuovo" DVR andrà in sostituzione alla precedente AUTOCERTIFICAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI, che non avrà più alcun valore. Pertanto, tutti coloro che avevano provveduto a fare l'autocertificazione per la valutazione dei rischi dovranno ora procedere ad una valutazione dei rischi con le nuove procedure standardizzate. Anche chi non ha mai fatto nulla in tal senso può regolarizzare la propria posizione effettuando il DVR con le procedure standardizzate.

 

NOTA IMPORTANTE: l'ultima circolare emanata fa il punto sulle date di entarta in vigore e le date di attuazione. Ci sono in rete e presso gli enti notizie diverse e per questo si è creata della confusione.

Il punto, esplicito e chiaro sull'ultima circolare emanata è questo:

Dal 31 maggio 2013 non si potrà più fare l'autocertificazione della valutazione dei rischi; in pratica fino a tale data si poteva comunque fare un'autocertificazione della valutazione dei rischi ma questa aveva un valore estremamente ridotto, in quanto dal 1° giugno bisognava procedere con le nuove norme del DVR standardizzato.

Dopo il 31 di maggio non si potrà più fare l'autocertificazione ma bisognerà fare il DVR Documento di Valutazione del Rischio con le nuove procedure standardizzate. Dal 1° giugno 2013 tutti dovranno adeguarsi al nuovo DVR, anche chi non aveva mai fato nulla o era in possesso dell'autocertificazione. Chi non sarà in possesso del DVR sarà sanzionabile.

Pertanto dal 1° giugno, per essere a norma, bisognerà essere in possesso del DVR Documento Valutazione Rischi con le nuove procedure standardizzate. Chi ha già fatto, in qualsiasi data precedente, il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) con le procedure standardizzate o un DVR realizzato secondo procedure di livello superiore, è in regola.

 

NOTA IMPORTANTE SULLA DATA CERTA

Il DVR dovrà avere una data certa, che puo essere apposta nei seguenti modi:

 

  1. andare presso un Ufficio Postale e richiedere di apporre un francobollo ed annullarlo con timbro postale;
  2. appore la data e far firmare il documento dal Datore di Lavoro e/o dal RSPP, anche dal RSL o, in mancanza di esso, dai lavoratori in forza.

 

PERCHE' DELLA DATA CERTA: la data certa serve per certificare che il documento è stato effettuato prima di un eventuale infortunio sul lavoro o ispezione degli organi preposti. La data certa può essere apposta in qualsiasi momento una volta realizzato il DVR. Non è importante che la data sia antecedente 31 maggio o al 30 giugno, ma che essa ci sia! La normativa NON SANZIONA se la data certa è stata apposta sul documento in un perido successivo alle scadenzae degli obblighi, ma sanziona se non si è in possesso del documento (con apposta data certa) al momento dell'avvenimento o del controllo.

UN ESEMPIO: realizzate il Vostro DVR e gli apponete data certa il 10 settembre 2013; se avete un accadimento o un controllo dopo tale data siete in regola, non venite sanzionati perchè non avete fatto il documento prima delle scadenze previste. Se invece avete un accadimento o un controllo prima di tale data, o non avete il documento o lo avete senza la data cert, venite sanzionati.

 

 Tutte le indicazioni, circolari e norme sono contenute nel file scaricabile in fondo

  

IMPIANTO SANZIONATORIO PREVISTO:

L’articolo 55 del D.lgs. 81/08 stabilisce le sanzioni cui va incontro l’azienda in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR:
1. Omessa redazione del DVR (violazione comma 1 art. 29 D.lgs. 81/08)
Previsto l’arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da 2.500 a 6.400 €

2. DVR incompleto per omesse indicazioni:
A seconda dei casi inerenti le inadempienze o inconpletezze, sono previste ammende da 2.000 a 4.000 € e da 1.000 a 2.000 €

 

Le attività che DEVONO e possono fare il DVR con le procedure standardizzate sono praticamente tutte: attività commerciali ed artigianali, uffici, professionisti, studi legali e tecnici, officine carrozzerie e autosaloni, imprese di ogni tipo, società sportive anche dilettantistiche, associazioni di ogni tipo, ecc.

 Ma con le seguenti limitazioni:

Ditte FINO A 10 DIPENDENTI che NON possono fare il DVR con le procedure standardizzate:

  • centrali termoelettriche
  • impianti ed installazioni nucleari
  • aziende che lavorano esplosivi, polveri e munizioni
  • aziende industriali a rischio rilevante, come indicato dall'art 2 del dlgs 334 del 1999 (scaricabile più sotto)

 Ditte FINO A 50 DIPENDENTI che NON possono fare il DVR con le procedure standardizzate:

  • tutte le aziende sopra indicate più le aziende in cui si espongono i lavoratori ad atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, rischi chimici o biologici, connessi all'esposizione all'amianto

L'emanazione delle linee guida ha esteso la possibilità di redazione del DVR con le procedure standardizzate anche alle imprese fino a 50 dipendenti, mentre prima era limitata a solo con quelle di meno di 10 dipendenti, assolvendo così alle molte richieste di semplificazione effettuate dalle associazioni di categoria.

Il principale vantaggio dell'utilizzo delle procedure standardizzate sono l'economicità e semplicità della stesura, visto che si può fare in proprio senza l'intervento di specialisti. Art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008

Utilizzando il nostro prodotto DVR on line trarrete il massimo vantaggio da tutto ciò, perchè il sistema applica appieno le procedure standardizzate, evitandovi errori di compilazione e redazione, oltre al fatto che potete farlo in modo autonomo senza perdite di tempo ed interventi esterni onerosi.

  

Nel link sottostante potrete scaricare il file contenente tutte le informazioni legislative in merito; l'intero decreto legge dlgs 81 2008 integrato, con tutte le modifiche a le variazioni apportate fino al gennaio 2013.

Nel riquadro sottostante le spiegazioni sul perchè si DEVE fare il DVR.

 

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Oltre 15 anni della nostra esperienza in soluzioni on line al Vostro servizio in questo prodotto che Vi mette in regola con le norme in solo 30 minuti di compilazione dati

Il Decreto Legg 81/2008

Nel link a fondo pagina potete scaricare il decreto legge dlgs 81 2008 nella versione aggiornata al 2013, contenente tutte le variazioni apportate succisivamentre e le integraziooni prodotte dall'accordo stato regioni del 2011. 

Qui di seguito le note indicative di massima relative alla sicurezza sul lavoro e gli adempimenti a cui si deve provvedere:

  • Note indicative, cosa prevede la norma, con quali criteri e logica di applicazione
  • Note operative, cosa bisogna fare ed avere per essere a norma
  • Soluzioni operative, le indicazioni sulla nostra soluzione agli adempimenti per le attività con meno di dieci e 50 addetti

NOTE INDICATIVE

Chi svolge l’attività in forma individuale, cioè senza avere dipendenti subordinati, non ha obblighi in materia di sicurezza sul lavoro (la famosa “626” ora 81/08); mentre se ha dipendenti deve adeguarsi al D. Lgs 81/2008. Questo è stato integrato dal nuovo Dlgs 106/2009, pubblicato il 5 agosto 2009 ed entrato in vigore il 20 agosto 2009.

Devono adeguarsi a queste norme anche le ditte costituite in forma societaria, anche se sono senza dipendenti.

Nelle indicazioni in seguito riportate alcuni riferimenti sono relativi alla 626, ma le note sono da intendere relative agli ultimi aggiornamenti normativi del dlg 81/2008 (già integrato dal dlgs 106/2009), in quanto non sono ancora stati emanati alcuni i regolamenti operativi specifici.

Le note sono anche integrate dal nuovo Accordo Stato Regioni del 2011

 

L’obbligo principale è costituito dall'elaborazione del "documento sulla valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate", contenente l'analisi dei rischi cui è soggetto il lavoratore, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, il programma delle misure da adottare per migliorare il livello di sicurezza e salute.

 

Il DVR, documento valutazione dei Rischi con le procedure standardizzate

(anche con il nostro sistema DVR on line)

possono farlo tutte le ditte con le esclusioni indicate i home page:

Il documento di valutazione dei rischi

Il D. Lgs 81/2008 stabilisce che, dopo la propria valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve elaborare  un documento di valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate e il documento deve essere custodito presso l’azienda o l’unità produttiva.

La valutazione e la documentazione devono essere rielaborate in occasione di modifiche del processo produttivo significative, di cambio sede o attività, ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Per le nuove attività il documento di valutazione dei rischi deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività

 

Obblighi del datore di lavoro

Gli obblighi di carattere generale a carico del datore di lavoro sono:

-        mantenere sgombre le vie di circolazione ed uscite di emergenza;

-        assicurare la regolare manutenzione dei luoghi di lavoro, impianti, dispositivi;

-        eliminare i difetti di questi ultimi;

-        effettuare una pulizia regolare per garantire le condizioni igieniche;

-        effettuare la manutenzione ed il controllo degli impianti e dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o alla riduzione dei pericoli.

Inoltre:

-          mettere a disposizione attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, ovvero adatte a tali scopi e idonee ai fini della sicurezza e della salute;

-          adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro;

-          attuare le misure tecniche ed organizzative necessarie per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte;

-          accertare che i sistemi di comando siano sicuri tenendo conto dei guasti dei dis-turbi e delle sollecitazioni prevedibili, in relazione all’uso progettato dell’attrezzatura.

All’atto della scelta di tali attrezzature, il datore di lavoro deve prendere in considerazione:

-        le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

-        i rischi presenti negli ambienti di lavoro;

-        i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse.

 

Successivamente alla scelta, nella fasi di gestione della sicurezza dei macchinari, il datore di lavoro ha l’obbligo di prendere le misure necessarie affinché le attrezzature siano:

-installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;

-utilizzate correttamente;

-oggetto di idonea manutenzione;

-disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori o per le altre persone.

 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  -  RLS  -

Altra figura introdotta dal D.Lgs 81/08 è quella del RLS. Il decreto indica numero e modalità di elezione o designazione dei rappresentanti perla sicurezza. Il RLS è eletto o designato in tutte le aziende od unità produttive. Nelle aziende fino a 15 dipendenti sono previste: l’elezione diretta da parte dei lavoratori e l’individuazione per più aziende nell’ambito territoriale o di comparto. Le attribuzioni del RLS possono essere unificate in tre gruppi di diritti:

-diritti di consultazione;

-diritti di informazione e formazione;

-diritti di iniziativa, tutele e mezzi.

Il nome del RLS dovrà essere comunicato all’INAIL come da circolare INAIL 11/2009 del 12 marzo 2009. Questa comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 marzo e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre. L’RLS nominato dovrà seguire corso di formazione, anche on line, di 32 ore. Questo è soggetto a aggiornamento annuale, di 4 ore per le ditte con meno di 50 dipendenti e di 8 ore per le ditte con più di 50 dipendenti. 

 

La comunicazione all’INAIL deve essere fatta esclusivamente per via telematica, secondo le modalità comunicate dall’INAIL stessa; eventuali precedenti comunicazioni effettuate con altri mezzi (fax, mail, raccomandata, ecc) NON SONO CONSIDERATE VALIDE, e devono essere effettuate con le nuove modalità.

 

È prevista la rinuncia da parte dei dipendenti del RLS, in questo modo bisognerà appoggiarsi ad istituzione esterna (comunicazione del responsabile territoriale)

 

Obblighi dei lavoratori

-          Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua forma-zione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

-          In particolare i lavoratori: a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro dis-posizione; d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperan-dosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone noti-zia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

-           e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria  o di altri lavoratori; g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

 

PREVENZIONE INCENDI.

Il certificato di prevenzione incendi è obbligatorio nei seguenti casi:

  • Locali di qualsiasi genere adibiti ad esposizione, vendita al minuto o all’ingrosso, con superficie lorda superiore ai 400 mq, comprensiva delle superfici di servizio e deposito
  • Locali di qualsiasi genere adibiti a deposito merci e materiali di qualsiasi genere con superficie lorda superiore ai 800 mq
  • Officine di riparazione veicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli
  • Superficie produttiva o di officina superiore ai 1.000 mq
  • Superficie di deposito superiore ai 800 mq
  • Superficie di uffici o attività commerciali superiore ai 400 mq.

Il certificato di prevenzione incendi si richiede al Comando Vigili del Fuoco competente per territorio.

 

MEDICO DESIGNATO

Il medico deve essere designato per tutte le attività produttive, di ufficio o di officina che abbiano anche un solo dipendente.

Per le attività di ufficio il medico deve essere designato nel caso gli/le impiegate lavorino al terminale/computer per periodi uguali o superiori alle 20 ore settimanali ripartite in 4 ore consecutive giornaliere dedotte le pause. NOTA: questo tipo di attività continuativa al terminale è previsto da un proprio relativo contratto lavorativo “addetta al videoterminale”. Se il lavoratore/trice non è assunto con questo tipo di contratto è il caso di verificare l’effettiva permanenza al computer che, nel caso non raggiunga la permanenza  come sopra indicata, non è necessaria la nomina del medico designato.

Il medico competente, nominato dal datore di lavoro, viene individuato in colui che effettua la sorveglianza sanitaria. Egli deve possedere inderogabilmente uno dei seguenti titoli:

-    specializzazione in medicina del lavoro, medicina preventiva dei lavoratori, psi-cotecnica, tossicologia industriale od igiene industriale, fisiologia ed igiene del lavoro, clinica del lavoro, igiene e medicina preventiva, medicina legale e delle assicurazioni o altre specializzazioni individuate con appositi decreti;

-    docenza in medicina del lavoro, in medicina preventiva dei lavoratori, psico-tecnica, tossicologia industriale, igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

-    autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs 15 agosto 1991, n. 277.

 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

E’ identificato nella persona che ha vari compiti di collaborazione e partecipazione con i vari soggetti coinvolti nella sicurezza e nella tutela del lavoratore. La condizione per la sua nomina da parte del datore di lavoro, è che abbia attitudini ed adeguate capacità per le mansioni che è chiamato a svolgere. Deve essere in possesso di attestato rilasciato in seguito alla partecipazione al corso. Questo incarico può essere assunto anche dal datore di lavoro.

 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

E’ identificato nella persona eletta dai lavoratori quale loro rappresentante; il suo ruolo NON PUO’ essere assunto dal datore di lavoro. Deve essere in possesso di attestato rilasciato in seguito alla partecipazione al corso. In caso di mancata elezione può essere utilizzato un RLST, responsabile territoriale con nomina demandata all’INAIL o un ente bilaterale.

 

Addetto anti incendio

E’ identificato nella persona che ha il compito di primo intervento nella lotta antincendio, deve essere in possesso di attestato rilasciato in seguito alla partecipazione al corso. Può essere il Titolare o datore di lavoro solo in caso di aziende e/o attività con meno di 5 addetti; in caso diverso dovrà essere nominato un dipendente o collaboratore.

 

Addetto al primo soccorso

E’ identificato nella persona che ha il compito di pronto intervento in caso di incidenti alle persone o malori, deve essere in possesso di attestato rilasciato in seguito alla partecipazione al corso. Può essere il Titolare o datore di lavoro solo in caso di aziende e/o attività con meno di 5 addetti; in caso diverso dovrà essere nominato un dipendente o collaboratore.

 

NOTE OPERATIVE

In pratica, per ottemperare a quanto previsto dal dlgs 81/08 per le ditte ed aziende con meno di 10/50 dipendenti, bisogna fare:

  • Documento di valutazione dei rischi, con le nuove procedure standardizzate. Oppure dotarsi di un documento completo effettuato da tecnico abilitato
  • Procedura lavoratrici madri se all’interno dell’azienda c’e personale femminile in stato interessante o con figli minori di 3 anni
  • Procedura stress da lavoro correlato: obbligo di valutazione a decorrere dal 1 agosto 2010)
  • Nomine delle seguenti figure: RSPP, addetto antincendio, addetto primo soccorso. È previsto che queste figure possano anche essere ricoperte dal datore di lavoro, ma per l’addetto antincendio e primo soccorso solo nel caso di attività con meno di 5 addetti. In pratica, in un’attività con meno di 5 addetti può essere tutto concentrato nella figura del titolare, mentre se fossero 5 o più addetti bisognerà provvedere alla nomina dell’addetto antincendio e primo soccorso di un dipendente o collaboratore. In qualsiasi caso chi è nominato dovrà effettuare i relativi corsi.
  • Nomina RSL, questa figura (Responsabile Sicurezza dei Lavoratori) deve essere un lavoratore e/o dipendente eletto dagli altri lavoratori, e che dovrà fare il relativo corso; si può ovviare a questo non procedendo alla nomina, perché è prevista la rinuncia da parte dei dipendenti del RLS, in questo modo bisognerà appoggiarsi ad istituzione esterna (comunicazione del responsabile territoriale a cura dell’Inail). In pratica l’Inail provvederà a segnalare la mancata elezione e comunicare all’azienda la possibilità di nominare un responsabile esterno, che potrà essere dell’ente bilaterale o di altri organi abilitati a fornire questo tipo di servizio. Il costo di questo può variare, indicativamente è di circa 7 euro/mese (la norma prevede max 2 ore lavorative/dipendente di addebito).
  • Formazione ed informazione del personale, questo tipo di attività potrà essere svolta dal datore di lavoro o dal RSPP secondo le modalità da noi proposte sul sito

www.corsilavoro.it

oppure presso centri abilitati ad offrire la formazione 

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere stampata e controfirmato in ogni sua pagina dal datore di lavoro e, nei casi in cui richiesto, dalla persona indicata (medico, addetto, RSPP, ecc). Il documento di valutazione del rischio dovrà portare data certa; la data certa potrà essere apposta con apposizione di timbro postale oppure, con le firme congiunte di verifica di: datore di lavoro/RSPP, RSL o dipendenti. Medico competente, nel caso fosse designato.

 

 

Cartelli e segnali

La segnaletica all’interno del luogo di lavoro è obbligatoria, rivolgetevi ad un venditore locale per vedere di cosa necessitate

 

Corsi obbligatori

Tornando sui corsi; sono obbligatorie all’interno dell’azienda, o attività produttiva, delle figure che abbiano frequentato e conseguito gli attestati per i seguenti corsi:

  • primo soccorso
  • antincendio
  • RSPP, responsabile servizio prevenzione e protezione (possibile Datore di Lavoro)
  • RSL, responsabile sicurezza lavoratori, SE NOMINATO
  • Formazione Lavoratori secondo Accordo Stato Regioni

 

Se l’attività occupa meno di 5 addetti, il titolare o chi nominato RSPP, può anche accentrare gli incarichi di addetto antincendio e/o primo soccorso, ovviamente frequentando i corsi ad avendo i relativi attestati.

Se all’interno dell’attività ci fossero 5 o più addetti bisognerà provvedere alla nomina dell’addetto antincendio e primo soccorso di un dipendente o collaboratore. Anche in questo caso chi è nominato dovrà effettuare i relativi corsi.

 

I corsi devono essere obbligatoriamente certificati e con attestato finale, pertanto potranno essere svolti presso:

  • enti in grado di rilasciare questo tipo di documento
  • in formazione a distanza (FAD), con attestato
  • on-line, con attestato.
  •  

Di seguito trovate le nostre soluzioni per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa. Sul sito

www.infoservicenovara.it

 

Le indicazioni sopra esposte NON costituiscono un parere tecnico o professionale, possono pertanto essere soggette ad errori od omissioni.

Il Decreto Legg 81/2008 - DVR-online

I nostri link

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