Qui di seguito le note indicative di massima relative alla sicurezza sul lavoro e gli adempimenti a cui si deve provvedere:
- Note indicative, cosa prevede la norma, con quali criteri e logica di applicazione
- Note operative, cosa bisogna fare ed avere per essere a norma
- Soluzioni operative, le indicazioni sulla nostra soluzione agli adempimenti per le attività con meno di dieci e 50 addetti
NOTE INDICATIVE
Chi svolge l’attività in forma individuale, cioè senza avere dipendenti subordinati, non ha obblighi in materia di sicurezza sul lavoro (la famosa “626” ora 81/08); mentre se ha dipendenti deve adeguarsi al D. Lgs 81/2008. Questo è stato integrato dal nuovo Dlgs 106/2009, pubblicato il 5 agosto 2009 ed entrato in vigore il 20 agosto 2009.
Devono adeguarsi a queste norme anche le ditte costituite in forma societaria, anche se sono senza dipendenti.
Nelle indicazioni in seguito riportate alcuni riferimenti sono relativi alla 626, ma le note sono da intendere relative agli ultimi aggiornamenti normativi del dlg 81/2008 (già integrato dal dlgs 106/2009), in quanto non sono ancora stati emanati alcuni i regolamenti operativi specifici.
Le note sono anche integrate dal nuovo Accordo Stato Regioni del 2011
L’obbligo principale è costituito dall'elaborazione del "documento sulla valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate", contenente l'analisi dei rischi cui è soggetto il lavoratore, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, il programma delle misure da adottare per migliorare il livello di sicurezza e salute.
Il DVR, documento valutazione dei Rischi con le procedure standardizzate
(anche con il nostro sistema DVR on line)
possono farlo tutte le ditte con le esclusioni indicate i home page:
Il documento di valutazione dei rischi
Il D. Lgs 81/2008 stabilisce che, dopo la propria valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve elaborare un documento di valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate e il documento deve essere custodito presso l’azienda o l’unità produttiva.
La valutazione e la documentazione devono essere rielaborate in occasione di modifiche del processo produttivo significative, di cambio sede o attività, ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Per le nuove attività il documento di valutazione dei rischi deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività
Obblighi del datore di lavoro
Gli obblighi di carattere generale a carico del datore di lavoro sono:
- mantenere sgombre le vie di circolazione ed uscite di emergenza;
- assicurare la regolare manutenzione dei luoghi di lavoro, impianti, dispositivi;
- eliminare i difetti di questi ultimi;
- effettuare una pulizia regolare per garantire le condizioni igieniche;
- effettuare la manutenzione ed il controllo degli impianti e dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o alla riduzione dei pericoli.
Inoltre:
- mettere a disposizione attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, ovvero adatte a tali scopi e idonee ai fini della sicurezza e della salute;
- adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro;
- attuare le misure tecniche ed organizzative necessarie per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte;
- accertare che i sistemi di comando siano sicuri tenendo conto dei guasti dei dis-turbi e delle sollecitazioni prevedibili, in relazione all’uso progettato dell’attrezzatura.
All’atto della scelta di tali attrezzature, il datore di lavoro deve prendere in considerazione:
- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presenti negli ambienti di lavoro;
- i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse.
Successivamente alla scelta, nella fasi di gestione della sicurezza dei macchinari, il datore di lavoro ha l’obbligo di prendere le misure necessarie affinché le attrezzature siano:
-installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
-utilizzate correttamente;
-oggetto di idonea manutenzione;
-disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori o per le altre persone.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS -
Altra figura introdotta dal D.Lgs 81/08 è quella del RLS. Il decreto indica numero e modalità di elezione o designazione dei rappresentanti perla sicurezza. Il RLS è eletto o designato in tutte le aziende od unità produttive. Nelle aziende fino a 15 dipendenti sono previste: l’elezione diretta da parte dei lavoratori e l’individuazione per più aziende nell’ambito territoriale o di comparto. Le attribuzioni del RLS possono essere unificate in tre gruppi di diritti:
-diritti di consultazione;
-diritti di informazione e formazione;
-diritti di iniziativa, tutele e mezzi.
Il nome del RLS dovrà essere comunicato all’INAIL come da circolare INAIL 11/2009 del 12 marzo 2009. Questa comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 marzo e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre. L’RLS nominato dovrà seguire corso di formazione, anche on line, di 32 ore. Questo è soggetto a aggiornamento annuale, di 4 ore per le ditte con meno di 50 dipendenti e di 8 ore per le ditte con più di 50 dipendenti.
La comunicazione all’INAIL deve essere fatta esclusivamente per via telematica, secondo le modalità comunicate dall’INAIL stessa; eventuali precedenti comunicazioni effettuate con altri mezzi (fax, mail, raccomandata, ecc) NON SONO CONSIDERATE VALIDE, e devono essere effettuate con le nuove modalità.
È prevista la rinuncia da parte dei dipendenti del RLS, in questo modo bisognerà appoggiarsi ad istituzione esterna (comunicazione del responsabile territoriale)
Obblighi dei lavoratori
- Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua forma-zione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- In particolare i lavoratori: a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro dis-posizione; d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperan-dosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone noti-zia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
PREVENZIONE INCENDI.
Il certificato di prevenzione incendi è obbligatorio nei seguenti casi:
- Locali di qualsiasi genere adibiti ad esposizione, vendita al minuto o all’ingrosso, con superficie lorda superiore ai 400 mq, comprensiva delle superfici di servizio e deposito
- Locali di qualsiasi genere adibiti a deposito merci e materiali di qualsiasi genere con superficie lorda superiore ai 800 mq
- Officine di riparazione veicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli
- Superficie produttiva o di officina superiore ai 1.000 mq
- Superficie di deposito superiore ai 800 mq
- Superficie di uffici o attività commerciali superiore ai 400 mq.
Il certificato di prevenzione incendi si richiede al Comando Vigili del Fuoco competente per territorio.
MEDICO DESIGNATO
Il medico deve essere designato per tutte le attività produttive, di ufficio o di officina che abbiano anche un solo dipendente.
Per le attività di ufficio il medico deve essere designato nel caso gli/le impiegate lavorino al terminale/computer per periodi uguali o superiori alle 20 ore settimanali ripartite in 4 ore consecutive giornaliere dedotte le pause. NOTA: questo tipo di attività continuativa al terminale è previsto da un proprio relativo contratto lavorativo “addetta al videoterminale”. Se il lavoratore/trice non è assunto con questo tipo di contratto è il caso di verificare l’effettiva permanenza al computer che, nel caso non raggiunga la permanenza come sopra indicata, non è necessaria la nomina del medico designato.
Il medico competente, nominato dal datore di lavoro, viene individuato in colui che effettua la sorveglianza sanitaria. Egli deve possedere inderogabilmente uno dei seguenti titoli:
- specializzazione in medicina del lavoro, medicina preventiva dei lavoratori, psi-cotecnica, tossicologia industriale od igiene industriale, fisiologia ed igiene del lavoro, clinica del lavoro, igiene e medicina preventiva, medicina legale e delle assicurazioni o altre specializzazioni individuate con appositi decreti;
- docenza in medicina del lavoro, in medicina preventiva dei lavoratori, psico-tecnica, tossicologia industriale, igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs 15 agosto 1991, n. 277.
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
E’ identificato nella persona che ha vari compiti di collaborazione e partecipazione con i vari soggetti coinvolti nella sicurezza e nella tutela del lavoratore. La condizione per la sua nomina da parte del datore di lavoro, è che abbia attitudini ed adeguate capacità per le mansioni che è chiamato a svolgere. Deve essere in possesso di attestato rilasciato in seguito alla partecipazione al corso. Questo incarico può essere assunto anche dal datore di lavoro.
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
E’ identificato nella persona eletta dai lavoratori quale loro rappresentante; il suo ruolo NON PUO’ essere assunto dal datore di lavoro. Deve essere in possesso di attestato rilasciato in seguito alla partecipazione al corso. In caso di mancata elezione può essere utilizzato un RLST, responsabile territoriale con nomina demandata all’INAIL o un ente bilaterale.
Addetto anti incendio
E’ identificato nella persona che ha il compito di primo intervento nella lotta antincendio, deve essere in possesso di attestato rilasciato in seguito alla partecipazione al corso. Può essere il Titolare o datore di lavoro solo in caso di aziende e/o attività con meno di 5 addetti; in caso diverso dovrà essere nominato un dipendente o collaboratore.
Addetto al primo soccorso
E’ identificato nella persona che ha il compito di pronto intervento in caso di incidenti alle persone o malori, deve essere in possesso di attestato rilasciato in seguito alla partecipazione al corso. Può essere il Titolare o datore di lavoro solo in caso di aziende e/o attività con meno di 5 addetti; in caso diverso dovrà essere nominato un dipendente o collaboratore.
NOTE OPERATIVE
In pratica, per ottemperare a quanto previsto dal dlgs 81/08 per le ditte ed aziende con meno di 10/50 dipendenti, bisogna fare:
- Documento di valutazione dei rischi, con le nuove procedure standardizzate. Oppure dotarsi di un documento completo effettuato da tecnico abilitato
- Procedura lavoratrici madri se all’interno dell’azienda c’e personale femminile in stato interessante o con figli minori di 3 anni
- Procedura stress da lavoro correlato: obbligo di valutazione a decorrere dal 1 agosto 2010)
- Nomine delle seguenti figure: RSPP, addetto antincendio, addetto primo soccorso. È previsto che queste figure possano anche essere ricoperte dal datore di lavoro, ma per l’addetto antincendio e primo soccorso solo nel caso di attività con meno di 5 addetti. In pratica, in un’attività con meno di 5 addetti può essere tutto concentrato nella figura del titolare, mentre se fossero 5 o più addetti bisognerà provvedere alla nomina dell’addetto antincendio e primo soccorso di un dipendente o collaboratore. In qualsiasi caso chi è nominato dovrà effettuare i relativi corsi.
- Nomina RSL, questa figura (Responsabile Sicurezza dei Lavoratori) deve essere un lavoratore e/o dipendente eletto dagli altri lavoratori, e che dovrà fare il relativo corso; si può ovviare a questo non procedendo alla nomina, perché è prevista la rinuncia da parte dei dipendenti del RLS, in questo modo bisognerà appoggiarsi ad istituzione esterna (comunicazione del responsabile territoriale a cura dell’Inail). In pratica l’Inail provvederà a segnalare la mancata elezione e comunicare all’azienda la possibilità di nominare un responsabile esterno, che potrà essere dell’ente bilaterale o di altri organi abilitati a fornire questo tipo di servizio. Il costo di questo può variare, indicativamente è di circa 7 euro/mese (la norma prevede max 2 ore lavorative/dipendente di addebito).
- Formazione ed informazione del personale, questo tipo di attività potrà essere svolta dal datore di lavoro o dal RSPP secondo le modalità da noi proposte sul sito
www.corsilavoro.it
oppure presso centri abilitati ad offrire la formazione
Tutta la documentazione prodotta dovrà essere stampata e controfirmato in ogni sua pagina dal datore di lavoro e, nei casi in cui richiesto, dalla persona indicata (medico, addetto, RSPP, ecc). Il documento di valutazione del rischio dovrà portare data certa; la data certa potrà essere apposta con apposizione di timbro postale oppure, con le firme congiunte di verifica di: datore di lavoro/RSPP, RSL o dipendenti. Medico competente, nel caso fosse designato.
Cartelli e segnali
La segnaletica all’interno del luogo di lavoro è obbligatoria, rivolgetevi ad un venditore locale per vedere di cosa necessitate
Corsi obbligatori
Tornando sui corsi; sono obbligatorie all’interno dell’azienda, o attività produttiva, delle figure che abbiano frequentato e conseguito gli attestati per i seguenti corsi:
- primo soccorso
- antincendio
- RSPP, responsabile servizio prevenzione e protezione (possibile Datore di Lavoro)
- RSL, responsabile sicurezza lavoratori, SE NOMINATO
- Formazione Lavoratori secondo Accordo Stato Regioni
Se l’attività occupa meno di 5 addetti, il titolare o chi nominato RSPP, può anche accentrare gli incarichi di addetto antincendio e/o primo soccorso, ovviamente frequentando i corsi ad avendo i relativi attestati.
Se all’interno dell’attività ci fossero 5 o più addetti bisognerà provvedere alla nomina dell’addetto antincendio e primo soccorso di un dipendente o collaboratore. Anche in questo caso chi è nominato dovrà effettuare i relativi corsi.
I corsi devono essere obbligatoriamente certificati e con attestato finale, pertanto potranno essere svolti presso:
- enti in grado di rilasciare questo tipo di documento
- in formazione a distanza (FAD), con attestato
- on-line, con attestato.
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Di seguito trovate le nostre soluzioni per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa. Sul sito
www.infoservicenovara.it
Le indicazioni sopra esposte NON costituiscono un parere tecnico o professionale, possono pertanto essere soggette ad errori od omissioni.